(only in italian)
Art.1
L’associazione non riconosciuta denominata “AMICI DELLE 3 VELINE” con sede in VIA ERRO 3, 28040 PARUZZARO (NO) è retta dal seguente statuto:
BIVACCO PRIVATO DI MONTAGNA CON 3 POSTI LETTO
Art. 2
L’Associazione ha scopo di mettere a disposizione 3 posti letto, per escursionisti, come bivacco privato nel Parco Nazionale della Val Grande nell’agglomerato di Velina Baserga in un fabbricato rurale, la cui manutenzione sarà affidata ai soci.
Art. 3
L’Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività devono essere reinvestiti in attività sociali. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge. Potrà solo corrispondere ai soci che prestano la loro opera all’interno dell’Associazione un rimborso spese nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Art. 4
L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiamo raggiunto la maggiore età.
Art. 5
L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
Art. 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci. Privati o enti.
Art. 7
L’Associazione intende interagire con l’Ente Parco Nazionale della Val Grande, ma nei limiti delle capacità materiali, economiche e di conoscenze pratiche lavorative dei soci. Può associarsi ad altre Fondazioni o Enti ma con la possibilità di recessione.
Art. 8
Gli associati si distinguono in: Fondatori, ordinari, escursionisti e sostenitori. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. I soci ordinari, insieme a quelli fondatori sono quelli che prestano la loro opera, quelli escursionisti e sostenitori sono tutti gli altri associati. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.
Art. 9
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia incorso in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato.
Art. 10
Sono organi dell’Associazione: l’assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’Associazione; il Vice Presidente; il Segretario.
Art. 11
L’assemblea è una riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 12
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori o ordinari, dura in carica due anni e ha la rappresentanza legale dell’Associazione con ogni più ampio potere senza limite alcuno. Il Presidente potrà aprire conti correnti bancari, firmare assegni e compiere qualsiasi operazione nel limite dell’eventuale fido concesso.
Art. 13
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i gli associati fondatori o ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’Associazione che lo presiede; il Vice Presidente; ed uno o più consiglieri. Il segretario sarà scelto dai consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo dura in carica due anni.
Art. 15
In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto, secondo la delibera che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analogo o avente fini di pubblica utilità.
Art. 16
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.